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D.P.R. 16/04/2003 n. 126

c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del Consiglio. Le società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'art. 4. Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicati nell'art. 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o società incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi di direttori.». «Art. 8. Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili, deve indicare, mediante dichiarazione scritta che deve essere conservata dalla società o dai soggetti indicati dall'art. 6, primo comma, il numero delle azioni che formano oggetto del riporto e il nome del riportato, con le indicazioni pre- La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società fiduciaria.». «Art. 11. La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del Decreto-Legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque o del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10. L'importo delle ritenute deve essere versato alla competente sezione di Tesoreria provinciale entro il 20 gennaio e il 20 luglio successivo al semestre in cui sono state operate. Entro il 15 febbraio di ciascun anno devono essere comunicati al Ministero delle finanze, con apposito elenco sottoscritto dal rappresentante legale o dal dirigente preposto al servizio, gli importi riscossi nell'anno solare precedente per ciascun avente diritto delle ritenute operate e versate. L'elenco deve contenere, relativamente a ciascun nominativo, gli elementi indicati dall'art. 5, primo comma, e deve essere corredato con le attestazioni della sezione di tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 2 e quelle degli articoli 3 e 10.».

Art. 6. Disposizioni finali e transitorie

1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, si intendono abrogati

a) l'articolo 10, comma 5, del Decreto-Legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 1989, n. 154

b) l'articolo 7-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. I riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 7-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti alle disposizioni dei commi 6-ter e 6quater dell'articolo 4 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 5 del presente regolamento. Dato a Roma, addì 16 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 123 Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, è è riportato nelle note alle premesse.

-Si trascrive il testo vigente dell'art. 10, comma 5, del Decreto-Legge 2 marzo 1989, n. 69, (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative, convertito, con modificazioni, alla Legge 27 aprile 1989, n. 154: «5. In tutti i casi di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta vanno valutate con i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro inventari o su apposito prospetto da vidimarsi entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.».

-Si trascrive il testo vigente dell'art. 7-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: «Art. 7-bis.

1. I soggetti indicati nel titolo III del presente Decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonchè gli altri dati stabiliti con il Decreto di cui all'art. 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con Decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

2. I certificati sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della Legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».

 

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